Avverso il silenzio serbato dalla ASL in relazione alle istanze di trasferimento del dirigente medico ai sensi dell’art. dell'art. 33, comma 5, L. n. 104/1992 non è possibile proporre ricorso al giudice amministrativo. Il TAR ha dichiarato inammissibile la domanda avanzata da un sanitario di disporre l’annullamento del silenzio-inadempimento formatosi sulla sua richiesta. Presupposto per poter promuovere l'azione avverso il silenzio della Pubblica amministrazione è la giurisdizione del giudice amministrativo sul rapporto giuridico sottostante.