Tar
12/06/2014

Tar Lazio Roma - sez. III-quater - sentenza n. 6260/2014 Istanza trasferimento dipendente: non decide Tar su silenzio della PA

Avverso il silenzio serbato dalla ASL in relazione alle istanze di trasferimento del dirigente medico ai sensi dell’art. dell'art. 33, comma 5, L. n. 104/1992 non è possibile proporre ricorso al giudice amministrativo. Il TAR ha dichiarato inammissibile la domanda avanzata da un sanitario di disporre l’annullamento del  silenzio-inadempimento formatosi sulla sua richiesta. Presupposto per poter promuovere l'azione avverso il silenzio della Pubblica amministrazione è la giurisdizione del giudice amministrativo sul rapporto giuridico sottostante.

 

Allegati
Altri articoli

Segreteria Nazionale sede di Roma
Via San Martino della Battaglia, 31 - 00185 ROMA
Telefono 064245741 - Fax 0648903523
segreteria.nazionale@anaao.it - segreteria.nazionale@anaao.postecert.it