Tar Lazio Roma - sez. III-quater - sentenza n. 6260/2014
Istanza trasferimento dipendente: non decide Tar su silenzio della PA

12 Giugno 2014

Avverso il silenzio serbato dalla ASL in relazione alle istanze di trasferimento del dirigente medico ai sensi dell’art. dell'art. 33, comma 5, L. n. 104/1992 non è possibile proporre ricorso al giudice amministrativo. Il TAR ha dichiarato inammissibile la domanda avanzata da un sanitario di disporre l’annullamento del  silenzio-inadempimento formatosi sulla sua richiesta. Presupposto per poter promuovere l'azione avverso il silenzio della Pubblica amministrazione è la giurisdizione del giudice amministrativo sul rapporto giuridico sottostante.