Quando ad un intervento di chirurgia estetica consegua un inestetismo più grave di quello che si mirava ad eliminare, all'accertamento che di tale possibile esito il paziente non era stato compiutamente informato consegue ordinariamente la responsabilità del medico per il danno derivatone, quand'anche l'intervento sia stato correttamente eseguito. La particolarità del risultato perseguito dal paziente e la sua normale non declinabilità in termini di tutela della salute consentono infatti di presumere che il consenso non sarebbe stato prestato se l'informazione fosse stata offerta e rendono pertanto superfluo l'accertamento sulle determinazioni cui il paziente sarebbe addivenuto se dei possibili rischi fosse stato informato.