Il reato di peculato deve ritenersi integrato solo allorquando la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio sia produttiva di un danno apprezzabile al patrimonio della pubblica amministrazione ovvero di una lesione concreta alla funzionalità dell'ufficio, essendo di contro penalmente irrilevante se non presenti conseguenze economicamente e funzionalmente significative.