Cassazione Sezione Civile
19/01/2016

Cassazione Civile - Sez. III - sentenza n. 768/2016 La causalità per fatto omissivo in attività sanitaria

I principi generali che regolano la causalità materiale sono anche in materia civile quelli delineati dagli artt. 40 e 41 c.p. e dalla regolarità causale; ciò che differenzia l’accertamento del nesso causale in sede penale e in sede civile è la regola probatoria, valendo per il primo il principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio, mentre nel secondo vale il principio della preponderanza dell’evidenza o del più probabile che non, fermo restando che la regola della certezza probabilistica non può essere ancorata esclusivamente alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classe di eventi, ma va verificata riconducendo il grado di fondatezza all’ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto.

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