I giudici amministrativi hanno preliminarmente chiarito che non va messo in discussione il principio secondo cui l'obbligo di astensione, per incompatibilità, dei componenti di un organo collegiale si verifica per il solo fatto che siano portatori di interessi personali che possono generare una posizione di conflittualità o anche di divergenza, indipendentemente dalla circostanza che, nel corso del procedimento, l'organo abbia proceduto in modo imparziale.