In base al criterio generale di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo sussiste la competenza del primo quando si controverte in materia di diritti soggettivi e non in materia di esercizio di poteri attribuiti all'amministrazione. L'impugnazione proposta dal direttore generale di una Asl a seguito della risoluzione del contratto di lavoro per gravi motivi o quando la gestione aziendale presenti una situazione di grave disavanzo ovvero per violazione di legge o dei principi di buon andamento o di imparzialità è equiparabile alla risoluzione per inadempimento è tutelabile dinanzi al giudice ordinario.