Ai sensi della L. n. 740/1970, art. 39, la indennità integrativa speciale, spettante ai medici incaricati presso gli istituti di prevenzione e di pena, è soggetta ai limiti previsti nella L. n. 324/1959, art. 1, mentre la tredicesima è soggetta ai limiti di cui al D.L.C.P.S. n. 263/1946 in quanto richiamati nello stesso art. 39, con la conseguenza che entrambi i compensi competono ad un solo titolo, con opzione per la misura più favorevole”.