Un dirigente biologo alle dipendenze di una struttura ospedaliera Asl chiedeva l’annullamento del licenziamento, la reintegrazione nel posto di lavoro e il pagamento in suo favore delle retribuzioni dovute dalla data del recesso. I giudici della Suprema Corte hanno avuto occasione di osservare che gli effetti della sospensione cautelare dal servizio permangono fino all'esito del procedimento penale o disciplinare, il cui esito favorevole condiziona il diritto del lavoratore alla percezione delle retribuzioni non corrisposte. La sospensione si salda con il licenziamento, tramutandosi in definitiva interruzione del rapporto e legittimando la perdita sin dall’inizio del diritto alle retribuzioni, a far data dal momento della sospensione medesima.