La malattia del lavoratore costituisce una situazione diversa dalla sua inidoneità al lavoro. La prima è di carattere temporaneo e implica la totale impossibilità della prestazione, che determina la legittimità del licenziamento quando abbia causato l'astensione dal lavoro per un tempo superiore al periodo di comporto; la seconda ha carattere permanente e non implica necessariamente l'impossibilità totale della prestazione, consentendo la risoluzione del contratto, eventualmente previo accertamento della sua esistenza con la procedura stabilita dall'art. 5 dello Statuto dei Lavoratori.