Cassazione Sezione Civile
18/09/2015

Cassazione Civile - Sez. III - sentenza n. 18307/2015 In caso di insuccesso dare la prova della difficoltà della prestazione

Nella responsabilità civile derivante da attività medico-chirurgica, in base alla regola di cui all’art. 1218 c.c. il paziente-creditore ha il mero onere di provare il contratto e allegare il relativo inadempimento o inesatto adempimento, non essendo invece tenuto a provare la colpa del medico e/o della struttura sanitaria, e la relativa gravità. Si è al riguardo ulteriormente precisato che la distinzione tra prestazione di facile esecuzione e prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà non può valere come criterio di distribuzione dell’onere della prova, bensì solamente ai fini della valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa riferibile al sanitario.
 

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