Il provvedimento di graduazione delle funzioni ha natura di atto di macro organizzazione ed integra un elemento costitutivo della parte variabile della retribuzione di posizione. Ne consegue che nel caso in cui l’Asl non adotti l’atto organizzativo in questione, la componente variabile non può essere determinata né con riferimento soltanto all'importanza e complessità dell'incarico ricoperto, né, in maniera indifferenziata, in proporzione alla disponibilità dell'apposito fondo aziendale, i cui atti di determinazione hanno natura contabile e non sono idonei a fondare posizioni giuridiche piene, a sostegno di pretese economiche individuali. Mentre la componente fissa della retribuzione di posizione non è modificabile, l'incremento della componente variabile minima contrattuale, sulla base della graduazione delle funzioni, è competenza delle singole aziende in relazione alle risorse disponibili nell'apposito Fondo.