E' legittima la delibera con la quale la pubblica amministrazione sanitaria decide di escludere due medici dal corso di formazione indetto per il conseguimento dell’idoneità al servizio di emergenza territoriale 118, avendone verificato la contestuale e inammissibile partecipazione ad altro percorso formativo di medicina generale. La ratio della incompatibilità va rintracciata nella esigenza che la partecipazione al corso di formazione al 118 costituisca, per i frequentanti, impegno totalizzante e, perciò stesso, inconciliabile con altro iter formativo.