Tribunali
11/02/2015

Tribunale Firenze - Sez. II Civile - sentenza n. 452/2015 Mastoplastica additiva estetica, fondamentale consenso informato

È onere del chirurgo, prima di procedere a un'operazione, al fine di ottenere un valido consenso del paziente, informare questi dell'effettiva portata dell'intervento, degli effetti conseguibili, delle inevitabili difficoltà, delle eventuali complicazioni, dei prevedibili rischi coinvolgenti probabilità di esito infausto. Quando consegua un inestetismo più grave di quello che si mirava ad eliminare o ad attenuare, all'accertamento che di tale possibile esito il paziente non era stato compiutamente e scrupolosamente informato consegue ordinariamente la responsabilità del medico per il danno derivatone, quand'anche l'intervento sia stato correttamente eseguito.

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