Cassazione Sezione Penale
23/09/2013

Cassazione Penale - Sez. IV - sentenza n. 39165/2013 Linee guida non sono strumento di affidabilità ontologica precostituita

Nell’applicazione dell’art. 3 del D.L. n. 128/2012, con riferimento alle linee guida, la Suprema Corte ha osservato che è necessario valutare le caratteristiche del soggetto o della comunità che le ha prodotte, la sua veste istituzionale, il grado di indipendenza da interessi economici condizionanti. Rilevano inoltre il metodo dal quale la guida è scaturita, nonché l’ampiezza e la qualità del consenso che si è formato attorno alla direttiva. Ciò in quanto le linee guida presentano varietà di fonti, diverso grado di affidabilità, diverse finalità specifiche, metodologie variegate, vario grado di tempestivo adeguamento al divenire del sapere scientifico. L’ampia provenienza dei documenti, la diversità dei soggetti e delle metodiche influenza anche l’impostazione delle direttive. Tali diversità rendono chiaro che per il terapeuta, come per il giudice, le linee guida non costituiscono uno strumento di precostituita, ontologica affidabilità.

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