La modifica realizzata nel 1999, con l'introduzione dell'inciso "nei limiti dei posti delle dotazioni organiche definite ed approvate nel rispetto dei principi di cui al d.lgs. n. 29/1993 e s.m., art. 6", ha introdotto una precisa condizione per l'inserimento nel ruolo sanitario dei medici convenzionati, consistente nelle previsioni delle dotazioni organiche, mantenuta all'esito dell'intervento del 2000. Pur nell'ottica di una tendenziale stabilizzazione dei medici addetti alle aree di attività dell'emergenza territoriale e della medicina dei servizi individuate dalle regioni come obiettivo di rafforzamento strutturale, al fine del miglioramento dei servizi, la legge sopravvenuta ha quindi demandato all'autonomia delle singole Ausl la concreta attuazione di tale potenziamento, che deve conciliarsi con le determinazioni generali della pianta organica.