Il demansionamento non può essere giustificato semplicemente con l’esigenza di evitare il licenziamento. Lo ha stabilito la Corte di cassazione respingendo il ricorso di una banca contro la condanna al risarcimento del danno nei confronti di un proprio dipendente. La Corte di appello ha osservato che “non può ritenersi che il demansionamento sia legittimato dalla volontà di impedire il licenziamento in quanto mansioni dequalificanti devono essere comunque accettate dal lavoratore”. Né appare condivisibile ancorare il disposto mutamento di mansioni all’esercizio dei poteri imprenditoriali coperti dall’art. 41 della Costituzione “perché tali poteri devono rispettare la norma di cui all’art. 2103 c.c., palesemente violata nella fattispecie”.