Cassazione Sezione Penale
11/03/2009

Cassazione Penale - Sez. IV - sentenza n. 10819/2009 Responsabilità omissiva del medico

Ai fini dell'accertamento della penale responsabilità del medico per colpa omissiva, non può prescindersi dall'individuazione del nesso causale in base ad un giudizio contro fattuale condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica universale, né tantomeno dall'individuazione di tutti gli elementi concernenti la causa dell'evento lesivo: solo così sarà possibile analizzare appieno la condotta omissiva colposa del medico, e verificare così se l'evento lesivo, ipotizzata come realizzata la condotta dovuta, sarebbe stato evitato "al di là di ogni ragionevole dubbio”.

Scarica il testo della sentenza

Altri articoli

Segreteria Nazionale sede di Roma
Via San Martino della Battaglia, 31 - 00185 ROMA
Telefono 064245741 - Fax 0648903523
segreteria.nazionale@anaao.it - segreteria.nazionale@anaao.postecert.it