Non integra il delitto di abusivo esercizio di una professione di cui all'art. 348 cod. pen. la condotta del medico che effettui a livello ambulatoriale interventi di chirurgia plastica in anestesia locale, senza essere in possesso del requisito della specializzazione in anestesia e rianimazione, dovendosi distinguere al riguardo gli interventi chirurgici in anestesia generale, che per la loro natura e complessità possono essere effettuati solo in regime ospedaliero, da quelli a ridotta o bassa invasività, praticabili senza ricovero in anestesia locale o in sedo-analgesia, presso studi medici o ambulatori privati.