Cassazione Sezione Penale
09/11/2009

Cassazione Penale - Sez. VI - sentenza n. 42627/2009 Rifiuto dell'intervento medico in pronta reperibilità

Il rifiuto punibile del medico chirurgo in servizio di pronta reperibilità presuppone la cognizione di una situazione di urgenza, impositiva dell'atto al soggetto tenuto a intervenire e si concreta nel deliberato mancato compimento dell'atto stesso con la consapevolezza di violare i propri doveri. In materia sanitaria, l'urgenza, è individuata in base alle conseguenze che l'inadempimento può provocare al bene della salute. Il medico in servizio di reperibilità di cui sia stato richiesto l'intervento da personale tecnico per una situazione di urgenza sanitaria da questo valutata è obbligato per i suoi compiti d'istituto a intervenire, senza possibilità di sindacare nel merito tale valutazione.

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