La preparazione del composto medicinale da somministrare un atto medico di competenza del medico chirurgo; questi può delegarne a persona competente l'esecuzione materiale, ma deve sempre controllare, proprio perché si tratta di atto solo a lui riferibile, la corretta esecuzione dell'operazione. Ma se anche la preparazione del composto non fosse da considerare atto medico non per questo verrebbe meno la responsabilità del medico chirurgo perché i canoni che regolano il principio di affidamento non si applicano nel caso in cui all'agente sia attribuita una funzione di controllo dell'opera altrui.