Cassazione Sezione Penale
07/09/2005

Cassazione Penale - Sez. VI - sentenza n. 33018/2005 Medico colpevole se interviene tardi

Il sanitario del servizio di continuità assistenziale, in quanto dotato nell'espletamento dell'attività di diagnosi e di prescrizioni di prestazioni farmaceutiche e terapeutiche, di poteri certificativi e autorizzativi, e quindi partecipe delle pubbliche funzioni dell'ente sanitario pubblico, riveste lo status di pubblico ufficiale. In tema di rifiuto d'atti d'ufficio il medico in servizio di guardia è tenuto ad effettuare al più presto gli interventi che siano richiesti direttamente all'utente; e se è pur vero che non può negarsi al sanitario il compito di valutare la necessità di visitare il paziente sulla base del quadro clinico prospettatogli, è anche vero che  una tale discrezionalità può ben essere sindacata dal giudice di merito sulla base degli elementi di prova sottoposti al suo esame.

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