La previsione del consenso scritto nel Codice di deontologia medica non solo non è una norma cogente, ma ha la mera finalità di responsabilizzare il medico, il quale, se ha comunque adeguatamente informato il paziente, pur non ottenendo risposta scritta, non può ritenersi negligente. Ne consegue che il rifiuto scritto all'invito del medico ad eseguire una terapia necessaria o a sottoporsi ad un ricovero ospedaliero non è altro che un mezzo idoneo a meglio dimostrare che tale invito sia stato formulato, con precisazione della necessità dei detti interventi, ma la prova di una condotta altrettanto risoluta da parte del medico ben può essere punita diversamente, fermo restando per le prove testimoniali il doveroso vaglio dell'attendibilità delle dichiarazioni sia sotto il profilo soggettivo che quello oggettivo.