Cassazione Sezione Lavoro
11/04/2011

Cassazione Lavoro - sentenza n. 8232/2011 No al medico convenzionato in servizio fino a 72 anni

Nel sistema del Dpr n. 270/2000, recante il regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale e dell'accordo collettivo nazionale del 2005 per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi del d.lgs. n. 502/1992, art. 8 non operava per questi ultimi la facoltà di prosecuzione del rapporto convenzionale per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età previsti dagli accordi suddetti per la cessazione del rapporto convenzionale, facoltà prevista dal d.lgs. n. 503/1992, art. 16 in favore dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici ed estesa al personale medico a rapporto convenzionale con disposizione la cui efficacia è stata successivamente sospesa.

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