Cassazione Sezione Lavoro
20/10/2011

Cassazione Lavoro - sentenza n. 21817/2011 Formazione professionale continua - Riparto competenze

In materia di formazione professionale continua degli operatori sanitari, gli artt. 16 e 16-quater del d.lgs. n. 502/1992, nel prevedere una ripartizione della potestà legislativa tra Stato e Regione, non attribuiscono alle Asl alcuna autonoma titolarità, limitandosi queste a partecipare in via strumentale, previo accreditamento presso gli enti preposti alla realizzazione del programma di educazione continua in medicina (ECM), la cui gestione amministrativa è stata attribuita all'Agenzia per i servizi sanitari regionali. Ne consegue che non sussiste a carico delle Asl l'obbligo di predisporre ed organizzare corsi di aggiornamento e formazione per i propri medici, né, correlativamente, un diritto di questi ultimi di ottenere direttamente dall'Asl di appartenenza la promozione e l'organizzazione di tali attività, potendosi censurare la condotta dell'Azienda solo ove la stessa abbia impedito ai medici la partecipazione alle iniziative di formazione continua.

Allegati
Altri articoli

Segreteria Nazionale sede di Roma
Via San Martino della Battaglia, 31 - 00185 ROMA
Telefono 064245741 - Fax 0648903523
segreteria.nazionale@anaao.it - segreteria.nazionale@anaao.postecert.it