Cassazione Lavoro - sentenza n. 21817/2011
Formazione professionale continua - Riparto competenze

20 Ottobre 2011

In materia di formazione professionale continua degli operatori sanitari, gli artt. 16 e 16-quater del d.lgs. n. 502/1992, nel prevedere una ripartizione della potestà legislativa tra Stato e Regione, non attribuiscono alle Asl alcuna autonoma titolarità, limitandosi queste a partecipare in via strumentale, previo accreditamento presso gli enti preposti alla realizzazione del programma di educazione continua in medicina (ECM), la cui gestione amministrativa è stata attribuita all'Agenzia per i servizi sanitari regionali. Ne consegue che non sussiste a carico delle Asl l'obbligo di predisporre ed organizzare corsi di aggiornamento e formazione per i propri medici, né, correlativamente, un diritto di questi ultimi di ottenere direttamente dall'Asl di appartenenza la promozione e l'organizzazione di tali attività, potendosi censurare la condotta dell'Azienda solo ove la stessa abbia impedito ai medici la partecipazione alle iniziative di formazione continua.