Il contributo di solidarietà imposto alle pensioni d’oro è illegittimo in quanto integrando un prelievo di natura tributaria vìola il principio di uguaglianza e di capacità contributiva realizzando "un intervento impositivo irragionevole e discriminatorio ai danni di una sola categoria di cittadini". La Consulta con la sentenza 116/2013 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 22-bis, del Dl 98/2011 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria).