Cassazione Sezione Lavoro
14/07/2005

Cassazione Lavoro - sentenza n. 14816/2005 Licenziamento del medico per violazione obbligo di reperibilità

La Corte di Cassazione puntualizza il concetto di reperibilità del personale medico. Il medico ospedaliero opera in strutture facenti parte del sistema sanitario nazionale. Tale rapporto di impiego da luogo ad una serie di obblighi fra cui la predetta reperibilità, che la Cassazione definisce come dovere del medico di mettersi nelle condizioni di poter essere rintracciato ove le esigenze di assistenza sanitaria lo richiedano. E' dovere del medico, quindi, predisporre qualsiasi mezzo idoneo a consentire di essere rintracciato nelle fasce di reperibilità, senza che possa rilevare, l'intervento di terzi estranei.

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