Ai fini dell'annullamento di un negozio per incapacità naturale non necessaria una malattia che annulli in modo assoluto le facoltà psichiche del soggetto, essendo sufficiente un turbamento psichico risalente ai momento della conclusione del negozio tale da menomare gravemente le facoltà volitive ed intellettive, che devono risultare diminuite in modo da impedire o ostacolare una seria valutazione dell'atto o la formazione di una volontà l'accertamento di tale Incapacità costituisce valutazione di merito, non sindacabile in cassazione ove adeguatamente motivato.