L'Azienda sanitaria è stata costretta a pagare in favore del Direttore amministrativo da lui revocato anticipatamente senza che, come accertato dal giudice del lavoro, ricorresse un giusto motivo. La giurisprudenza è concorde nell'affermare che il prestatore d'opera ha l'obbligo di eseguire l'opus a regola d'arte e deve compiere tutte quelle attività che secondo il principio di buona fede e l'ordinaria diligenza sono funzionali al raggiungimento del risultato voluto.