Cassazione Sezione Civile
13/07/2011

Cassazione Civile - Sez. III - sentenza n. 15386/2011 L'informazione nella diagnosi di normalità del feto

La Corte di Cassazione ha affermato che il sanitario, qualora formuli una diagnosi di normalità morfologica del feto anche sulla base di esami strumentali che non hanno consentito, senza sua colpa, di visualizzare il feto nella sua interezza, ha l'obbligo di informare la paziente della possibilità di ricorrere ad un centro di più elevato livello di specializzazione, in vista dell'esercizio da parte di costei del diritto di interrompere la gravidanza, ricorrendone i presupposti.

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