Ha osservato la Corte di Cassazione che la mancata risposta alla richiesta di intervento di una malata, che abbia prospettato una situazione di pericolo, configura violazione dell'art. 7 del codice deontologico, secondo cui il medico non può mai rifiutarsi di prestare soccorso o cure d'urgenza e deve tempestivamente attivarsi per assicurare specifica e adeguata assistenza.