Riportandosi all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite, la Cassazione ha stabilito: "nella fattispecie di illecito sanitario (per responsabilità aquiliana o contrattuale, nel rispetto del principio del devolutum) da cui derivi una lesione gravissima alla salute del neonato, il danno morale richiesto iure proprio dai genitori deve essere comunque risarcito come danno non patrimoniale, nell'ampia accezione ricostruita dalle S.U. come principio informatore della materia. Il risarcimento deve avvenire secondo equità circostanziata, tenendosi conto che anche per il danno non patrimoniale il risarcimento deve essere integrale, e tanto più elevato quanto maggiore è la lesione che determina la doverosità dell'assistenza familiare ed un sacrificio totale ed amorevole verso il macroleso".