Il dirigente medico che sia titolare del potere di attribuirsi il periodo di ferie senza alcuna ingerenza del datore di lavoro, nel caso in cui non eserciti il detto potere e non usufruisca quindi del periodo di riposo, non ha il diritto all'indennità sostitutiva, a meno che non provi la ricorrenza di necessità aziendali assolutamente eccezionali ed obiettive, ostative alla suddetta fruizione. Né sarebbe consentito interpretare la disposizione contrattuale nel senso che si riferirebbe a tutti i dipendenti con qualifica dirigenziale, indipendentemente dalla titolarità del potere di determinare il proprio periodo di ferie, perché allora si porrebbe in contrasto con il principio inderogabile dell'irrinunciabilità delle ferie.