In tema di IRPEF, l'indennità di fine rapporto corrisposta dall'Enpam ai medici di medicina generale, a seguito dell'attività prestata per conto dei disciolti enti mutualistici e del Ssn, rientra tra quelle di cui al Dpr n. 917/1986, art. 16, comma 1, lett. c), con conseguente sottoposizione a tassazione separata secondo i criteri dettati dall'art. 18, medesimo Dpr e non invocabilità della regola di computo - concernente la riduzione dell'imponibile per una somma pari alla misura di tale indennità corrispondente ai contributi previdenziali versati dal contribuente - stabilita dal precedente art. 17 per le indennità di fine rapporto relative ai rapporti di lavoro dipendente.