Cassazione Sezione Civile
26/01/2006

Cassazione Civile - Sez. III - sentenza n. 1698/2006 Nel processo il paziente può far valere il rispetto del contratto

 Il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura privata (o ente ospedaliero) ha fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo, insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo "lato sensu" alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale, e può conseguire all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale.

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