Le direttive comunitarie attribuiscono agli specializzandi un diritto perfetto a un'adeguata remunerazione, da tutelarsi in forma risarcitoria secondo i principi enunciati dalla giurisprudenza della “Corte di giustizia”. Oggetto del contendere non è un interesse legittimo, ma un diritto soggettivo. Pertanto spetta al giudice ordinario la competenza in materia. Va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario in ordine all'azione giudiziaria esperita da un medico specializzando volta all'ottenimento di una borsa di studio finalizzata alla frequenza della scuola di specializzazione, avendo la posizione legittimante vantata dall'attore consistenza di diritto soggettivo perfetto e non sussistendo più la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nella materia suddetta.