integrano inadempimento della prestazione sanitaria
L'ente ospedaliero è responsabile dei danni causati ai pazienti da comportamenti colposi dei propri medici, anche quando questi consistano non nel mancato risultato dell'intervento sanitario ma nella semplice "perdita di chances". La Corte di Cassazione ha delineato alcuni principi in materia di risarcimento del danno derivante dalla responsabilità del medico, affermando innanzitutto che l'obbligazione del medico è una obbligazione di mezzi e non di risultato, per cui il professionista non è tenuto al raggiungimento dell'obbiettivo (la guarigione del malato), ma all'osservanza dell'obbligo di diligenza professionale nello svolgimento della propria attività. Di conseguenza il medico deve essere ritenuto responsabile tutte le volte che una condotta più corretta e diligente avrebbe comportato non la certezza, ma anche solo la possibilità di successo; in caso contrario, l'Ente ospedaliero o la Asl nella quale il medico presta servizio deve risarcire i danni derivanti dalla "perdita di chances".