Cassazione Sezione Civile
28/05/2004

Cassazione Civile - Sez. III - sentenza n. 10297/2004 L'alta percentuale di esiti negativi di un intervento non scusa l'errore

Applicando i principi elaborati dalle Sezioni Unite in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento, la Cassazione ha stabilito che il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto e allegare l'inadempimento del sanitario restando a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento.

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