La direttiva del Consiglio CE 23 novembre 1993, n. 104, 93/104/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, va interpretata nel senso che il servizio di guardia che un medico svolge secondo il regime della presenza fisica in ospedale va considerato come rientrante interamente nell'orario di lavoro a norma della detta direttiva, anche qualora all'interessato sia consentito riposare sul luogo di lavoro durante i periodi in cui non e richiesta la sua opera, sicché la medesima direttiva osta alla normativa di uno Stato membro che qualifichi come periodi di riposo i periodi di inattività del lavoratore durante un tale servizio di guardia.