Corte Europea
03/10/2000

Corte di Giustizia UE - causa C-371/1997 Contrattisti titolari di assegno di perfezionamento post-universitario

L'art. 2 n. 1, lett. c), nonché il punto 1 dell'allegato della direttiva del Consiglio Cee n. 363/1975, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico, nonché la menzionata direttiva n. 363/1975 e l'art. 3 n. 2 nonché il punto 2 dell'allegato della medesima direttiva n. 363 devono essere interpretati: a) l'obbligo di retribuire in maniera adeguata i periodi di formazione tanto a tempo pieno quanto a tempo parziale dei medici specialisti si impone unicamente per le specializzazioni mediche comuni a tutti gli stati membri o a due o più di essi; b) tale obbligo impone solo le condizioni di formazione a tempo pieno di cui al punto 1 dell'allegato della direttiva n. 363/1975, o quelle della formazione a tempo ridotto di cui al punto 2 dell'allegato della medesima direttiva n. 363; c) tale obbligo è incondizionato e sufficientemente preciso nella parte in cui richiede che la formazione si svolga a tempo pieno o a tempo ridotto e sia retribuita; d) il detto obbligo tuttavia non consente di per sé al giudice nazionale di identificare il debitore tenuto a versare la remunerazione adeguata né di individuare l'importo della stessa.

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