Il calcolo della spesa di personale cessato, da considerare per il turn-over, negli enti locali va effettuato tenendo conto dell'anno intero e non della frazione di anno effettivamente lavorata. La Corte dei conti fornisce un chiarimento fondamentale per la corretta applicazione dell'art. 14, comma 9, della legge 122/2010. Tale disposizione dispone: «È fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente».
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