L'art. 15-quinques del d.lgs. n. 502/1992 stabilisce per i dirigenti sanitari un rapporto di lavoro esclusivo, salvo l'esercizio di attività libero professionale nei soli casi e secondo le tipologie di cui al comma 2 di tale norma. Nel caso di specie, a seguito di indagine della guardia di finanza, risultava acclarata sia l'attività di odontoiatra svolta presso una struttura privata sia la mancata utilizzazione dei bollettari intestati all'Ospedale pubblico fornitigli dopo la stipula dell'atto di intesa che lo autorizzava a svolgere la detta attività libero professionale intramoenia presso uno studio privato.