Non sussiste la responsabilità del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore di un dipartimento materno di una ASL per i danni subiti a causa dell'interruzione dell'assistenza infermieristica ad un minore affetto da problemi respiratori presso un istituto scolastico da lui frequentato; peraltro, in assenza di una norma che imponeva di disporre a favore del minore una costante assistenza sanitaria, i convenuti hanno adempiuto a quello che era il loro obbligo primario, quello cioè di valutare le condizioni di salute del bambino al fine di accertare se sussistevano i presupposti per la regolare frequenza scolastica.