Corte dei Conti
27/07/2008

Corte dei Conti - Sez. Giur. Liguria - sentenza n. 460/2008 svolgimento di lavoro privato in orario di ufficio

Responsabilità del dirigente asl per svolgimento di lavoro privato in orario di ufficio

Pur non rappresentando l'osservanza dell'orario di servizio da parte del dirigente l'obbligazione precipua del rapporto di lavoro, ma lo strumento preordinato al raggiungimento degli obiettivi, per il cui conseguimento può essere richiesto anche un impegno lavorativo eccedente le 38 ore settimanali, senza alcuna retribuzione aggiuntiva, “nondimeno le 38 ore settimanali costituiscono l'orario minimo che il Dirigente ha l'obbligo di osservare”.  Risulta fondata, pertanto, l'avanzata domanda di risarcimento del danno patrimoniale cagionato all'Azienda per non avere reso la propria prestazione, assentandosi ingiustificatamente dal luogo di lavoro, ove risultava essere formalmente presente, per attendere ad esigenze di carattere personale.

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