Danno erariale se gli interventi non sono giustificati da esigenze patologiche.
Si ravvisa un comportamento gravemente colposo, con conseguente condanna al risarcimento del danno erariale subito dalla Asl, qualora dalle indagini si riscontri che il chirurgo abbia posto in essere interventi, a carico del servizio sanitario nazionale, aventi finalità non cliniche quindi finalizzate a risolvere un problema di salute del paziente, bensì estetiche ed in palese contrasto con la normativa regionale e nazionale di riferimento.