Corte dei Conti
23/05/2005

Corte dei Conti - III Sez. Centrale d'Appello - sentenza n. 306/2005 Avanzamenti di carriera

L'attribuzione di mansioni superiori a quelle corrispondenti alla qualifica rivestita è ammissibile in linea di principio per “comprovate e imprescindibili” esigenze di servizio, ricorrendone le oggettive condizioni che vi sia il posto in organico e il dipendente possa e debba svolgere tali mansioni; ma in mancanza di questi presupposti l'amministratore è colpevole per aver consentito ad un ingiusto aumento di stipendio.

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