Tar
12/01/2010

Tar Emilia Romagna Bologna - sentenza n. 16/2010 La clinica privata può farsi pubblicità

La pubblicità informativa dell'attività professionale medica è legittima e non contrasta con il Codice di deontologia medica, sia quando concerna l'attività dei singoli professionisti che quando abbia ad oggetto le attività professionali svolte in forma societaria; invero il D.L. n. 223 del 2006, nell'abrogare le disposizioni legislative e regolamentari che prevedevano, con riferimento alle attività libero professionali ed intellettuali, il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo ed i costi complessivi delle prestazioni, non fa differenziazione alcuna tra attività professionali esercitate individualmente ed attività professionali esercitate in forma associata.

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