L'affidamento di incarichi professionali di collaborazione esterna, da parte delle pubbliche amministrazioni, deve avvenire solo dopo l'adozione di una procedura comparativa, resa pubblica e disciplinata sulla base dei rispettivi ordinamenti. La sentenza del Tar Napoli ha richiamato la disposizione contenuta nell'art. 7 del d.lgs. n. 165/2001, la quale stabilisce che il ricorso a tipologie di collaborazione esterna è legittimo a condizione che la prestazione abbia natura temporanea e altamente qualificata, che l'oggetto della collaborazione corrisponda a progetti e obiettivi specifici e determinati, e infine che sia definito preventivamente l'oggetto, il luogo, la durata e il compenso della collaborazione.
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