Nel caso di svolgimento, da parte di dipendenti sanitari, di mansioni superiori per sostituzione di posto vacante e disponibile, che non si sia provveduto a coprire, spetta al prestatore d'opera il trattamento economico corrispondente all'attività concretamente svolta qualora la sostituzione si protragga oltre il termine di sessanta giorni nell'anno solare ed anche indipendentemente dall'esistenza di un formale provvedimento di assegnazione. Nel nostro ordinamento devono considerarsi “eccezionali” le norme che abilitano all'esercizio contemporaneo di mansioni superiori per esigenze di servizio, senza diritto di variazioni del trattamento economico, in quanto sussiste un principio costituzionalmente espresso dall'art 36 Cost. ed applicabile anche al settore del pubblico impiego.